Il Tribunale UE, a fronte dell’impugnazione di The Coca-Cola Company (“Coca-Cola”) avverso il rigetto di un’opposizione da parte dell’EUIPO, ha rilevato che quest’ultimo, nella propria decisione, avrebbe dovuto tenere in considerazione le prove fornite da Coca-Cola in relazione all’uso commerciale del segno “Master” (simile a quello della ricorrente ed utilizzato anche per bevande gassose) fuori dall’Unione Europea per determinare l’esistenza di un rischio futuro di indebito vantaggio tratto dalla notorietà dei marchi registrati dalla Coca-Cola. Il rischio, nel caso di specie, è stato rilevato nella domanda di registrazione del marchio “Master” in Unione Europea da parte del suo titolare (una società siriana) che, fino ad allora, aveva commercializzato le proprie bevande fuori dall’UE (pur avendo un sito internet), dalla quale si può dedurre l’intenzione di commercializzare i propri prodotti o servizi all’interno dell’Unione. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso presentato dalla Coca-Cola.
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