L’articolo 28.8 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (ex marchio comunitario) dà la possibilità, ai titolari di marchi UE depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, di precisare l’ampiezza della portata della loro registrazione.
Tale disposizione transitoria si estende anche alle registrazioni internazionali designanti l’Unione Europea e che soddisfano le condizioni di cui sopra.Contattateci per valutare se i vostri marchi soddisfano le condizioni previste dalla normativa citata e valutare le opportune integrazioni.
Opportunità di integrazione dell’elenco prodotti/servizi rivendicati dai marchi dell’Unione Europea
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