La musica spesso rende una pubblicità coinvolgente e memorabile, contribuendo a fissare nella mente del consumatore le immagini del prodotto. Ma usare una canzone in un video promozionale non è così semplice come scegliere un brano e inserirlo come sottofondo. Senza le necessarie autorizzazioni, si incorre nella violazione del diritto d’autore e in particolare del diritto di sincronizzazione.
Lo ricorda il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3489/2026, pubblicata il 27 aprile 2026, che offre l’occasione per fare chiarezza su un tema tanto frequente, quanto sottovalutato: il diritto di sincronizzazione.
Cos’è successo?
Il caso nasce dall’utilizzo di un brano musicale come colonna sonora di un video pubblicitario pubblicato online da un agente della società poi portata in giudizio dalla titolare del diritto d’autore. La società , pur confermando che il brano era stato utilizzato, sosteneva di non avere responsabilità , essendo realizzazione e diffusione del video attribuibili solo all’agente.
La sentenza ha affrontato un aspetto centrale del diritto d’autore: una canzone può essere liberamente abbinata ad un video, sincronizzandola senza chiedere l’autorizzazione del titolare del diritto?
In cosa consiste la sincronizzazione?
La sincronizzazione è un’operazione che comporta la fissazione dell’opera su un supporto audiovisivo, la sua riproduzione e il suo inserimento in un nuovo contenuto creativo. In altre parole, è una vera e propria forma di utilizzazione economica dell’opera che, quindi, spetta al suo titolare o deve essere da lui autorizzata, pena la violazione del diritto d’autore.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, con la sentenza n. 3489/2026, ribadisce un principio ormai consolidato: sincronizzare un brano musicale con immagini non significa semplicemente “mettere una canzone in sottofondo”.
Abbinare un’opera musicale, una canzone, una melodia alle immagini di un contenuto audiovisivo rappresenta una forma di sfruttamento economico e, proprio per questo, richiede l’autorizzazione del titolare dei diritti di esclusiva. In mancanza del consenso, si configura una violazione del diritto d’autore.
Chi è responsabile?
Ed è proprio su questo punto che la sentenza diventa particolarmente interessante.
Pur riconoscendo che il brano era stato utilizzato senza autorizzazione, il Tribunale ha escluso la responsabilità della società .
Il motivo? Non è stato dimostrato che l’agente avesse agito nell’ambito di uno specifico incarico richiestogli dalla società né è emersa la prova che la società fosse a conoscenza della realizzazione e della pubblicazione del video.
Il semplice fatto che il video promuovesse i marchi della società e che quest’ultima ne avesse tratto un beneficio indiretto non è stato ritenuto sufficiente per attribuirle la responsabilità della violazione.
Il risarcimento richiede prove
La stessa mancanza di prova ha inciso anche sulle richieste economiche formulate dalla titolare del diritto d’autore.
Per ottenere il risarcimento, infatti, non basta dimostrare che il brano sia stato utilizzato senza autorizzazione: è necessario provare la responsabilità e fornire gli elementi concreti a sostegno del danno lamentato, ad esempio dimostrando le conseguenze derivanti dalla diffusione del video.
Cosa ci insegna questa decisione
Dalla decisione del Tribunale di Milano si ricavano due profili che meritano attenzione.
Il primo è che la musica non può essere utilizzata liberamente nei contenuti promozionali: l’abbinamento tra un brano e un video, cioè la sincronizzazione, richiede sempre il consenso del titolare dei diritti.
Il secondo è che, sul piano della responsabilità civile, non basta individuare chi trae un vantaggio dalla pubblicazione del contenuto. Per ottenere una condanna occorre dimostrare il collegamento tra il soggetto chiamato in giudizio e la condotta illecita, oltre ai presupposti necessari per il riconoscimento del danno.
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