Un sistema che blocca l’accesso a un sito da alcuni Paesi può essere considerato efficace anche se gli utenti riescono a superarlo? Con la sentenza del 9 luglio 2026, causa C-788/24, la Corte di giustizia si è pronunciata proprio su questo tema centrale per la circolazione online delle opere: se una misura di geoblocking possa considerarsi “efficace” anche quando è tecnicamente aggirabile mediante VPN o servizi analoghi.
Il caso: i manoscritti di Anna Frank pubblicati online
La controversia nasce dalla pubblicazione, nel settembre 2021, da parte dell’Anne Frank Stichting, di un’edizione scientifica online e gratuita dei manoscritti di Anne Frank. Il punto critico era che, mentre in alcuni Stati membri, tra cui il Belgio, tali opere erano già in pubblico dominio, nei Paesi Bassi risultavano ancora protette fino al 2037.
Per limitare l’accesso dai Paesi Bassi, il sito utilizzava un sistema di blocco geografico: gli utenti che si collegavano da tale Stato non potevano consultare i manoscritti, mentre l’accesso era consentito dagli Stati in cui le opere erano liberamente utilizzabili.
La decisione della Corte: la nozione di “comunicazione al pubblico” e il significato di “misura tecnologica efficace”
La Corte ricorda anzitutto che la nozione di “comunicazione al pubblico” richiede la presenza di due elementi cumulativi:
- un atto di comunicazione, che comprende qualsiasi trasmissione o messa a disposizione di un pubblico di un’opera protetta, indipendentemente dai mezzi o dai procedimenti tecnici utilizzati, di modo che le persone che compongono tale pubblico possano avervi accesso, dal luogo e nel momento che scelgono individualmente, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità;
- la destinazione dell’opera a un pubblico, che in ambito Internet si traduce nel ruolo intenzionale di chi mette l’opera a disposizione e consente agli utenti di accedervi dal luogo e nel momento da essi scelti.
La Corte precisa poi che, nel contesto della rete, il titolare del diritto non può limitare territorialmente il proprio consenso se non attraverso misure tecnologiche efficaci. Ne consegue che, quando un’opera è ancora protetta in uno Stato membro ma è ormai in pubblico dominio in altri, chi la pubblica online deve adottare misure idonee (efficaci) a impedire l’accesso dal primo Stato.
Il punto più significativo della decisione riguarda proprio il significato di efficacia che deve essere valutata nell’ottica di ricercare un giusto equilibrio tra
- l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale;
- la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà di espressione e d’informazione, nonché dell’interesse generale.
Si deve inoltre tenere conto, in sede di confronto, dei costi e dell’attuazione tecnica e pratica dei diversi tipi di misure tecnologiche esistenti.
Secondo la Corte, dunque, una misura tecnologica non deve essere necessariamente invulnerabile: la sola possibilità di eluderla tramite VPN non basta, di per sé, a renderla inefficace.
Su questa base, i Giudici hanno ritenuto che un’opera pubblicata gratuitamente su un sito dotato di una misura di geoblocking all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica non è oggetto di comunicazione al pubblico nello Stato membro in cui essa resta protetta, anche se alcuni utenti riescono ad aggirare il blocco mediante VPN o strumenti analoghi.
A chi è imputabile la comunicazione al pubblico in caso di misura non efficace?
Se, invece, la misura adottata non è efficace, l’eventuale comunicazione al pubblico è imputabile al soggetto che ha pubblicato l’opera sul sito ma non al fornitore della VPN o del servizio analogo, il quale non svolge, secondo la Corte, un ruolo imprescindibile nella comunicazione dell’opera.
Perché questa decisione interessa anche le imprese?
La decisione della Corte conferma due principi:
- il geoblocking può essere giuridicamente sufficiente anche se non assoluto;
- la responsabilità per l’eventuale comunicazione illecita ricade su chi pubblica l’opera senza adottare misure tecnologiche efficaci, non su chi fornisce strumenti che consentano di aggirarle.
La decisione evidenzia quindi l’importanza di affiancare alle scelte tecniche una valutazione giuridica e può interessare, per esempio, le imprese che pubblicano online opere già di pubblico dominio in alcuni Paesi, ma ancora protette dal diritto d’autore in altri. Si pensi, per esempio, a un’impresa manifatturiera che crea un archivio digitale sulla storia del proprio settore, includendo fotografie e testi di terzi. Un altro esempio è quello di un’azienda che pubblica tavole e illustrazioni d’epoca per raccontare l’evoluzione del design per la famiglia di prodotti che immette sul mercato.
In queste situazioni e in casi simili, occorre valutare sia lo stato della protezione nei diversi Paesi che l’efficacia delle misure adottate per limitare l’accesso. Il diritto d’autore nell’era digitale si evolve rapidamente ed è necessario rimanere aggiornati sulla giurisprudenza, soprattutto sui provvedimenti che arrivano dalla Corte di Giustizia.
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